Descrizione

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Descrizione

I proprietari di cani (e in alcuni casi anche di altri animali d'affezione come gatti e furetti che devono essere portati in viaggio all'estero), gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina regionale del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

 L'unico sistema identificativo, ai fini dell’iscrizione, è l’impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di microchip. L'identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro), di un unico microchip. E’ eseguita dai Veterinari delle strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica veterinaria delle AUSL, da Veterinari liberi professionisti accreditati o da Veterinari incaricati della assistenza veterinaria delle strutture di ricovero di cui alla L.R. n. 27/2000. I Comuni garantiscono l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, mediante la registrazione delle informazioni obbligatorie direttamente nella banca dati regionale tramite l’applicativo messo a disposizione dal sistema regionale.

Gli animali possono essere iscritti anche presso i veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA  e le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL.

Dal momento in cui l'animale verrà registrato e microchippato avrà una propria scheda anagrafica su cui verranno registrati tutti gli avvenimenti della sua vita:
- acquisizione
- cessione
- cambio di residenza
- smarrimento/sottrazione/ritrovamento
- morte

Tutti questi avvenimenti devono essere comunicati all’addetto all’anagrafe canina che provvederà all’inserimento dei dati nel programma

Per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario, al momento della presentazione della denuncia all’anagrafe canina,  fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale all'anagrafe contenente i dati relativi all'applicazione del microchip, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso, resa ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445. Il modulo già correttamente predisposto si trova in fondo a questa pagina.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato sul fondo del modulo stesso).
Il vecchio proprietario dovrà recarsi presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza ed effettuare la cessione dell'animale a favore del nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario dovrà recarsi, con i documenti sopraelencati, presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza, per rendere effettiva l'acquisizione dell'animale.
La cessione deve essere dichiarata entro 15 giorni, l'acquisizione entro 30 giorni.

Nel caso di  morte o cambio di residenza, invece, la dichiarazione va fatta all’ufficio Anagrafe Canina o al  Medico Veterinario accreditato  entro 15 giorni, mentre lo smarrimento/ritrovamento va dichiarato entro 3 giorni .

COME FAR RICHIESTA:

Il proprietario dell’animale può recarsi:
all’Ufficio anagrafe canina del suo Comune di residenza previo appuntamento da chiedere inviando una e-mail contenente il recapito telefonico del richiedente all'indirizzo urp@comune.bagnolo.re.it o telefonando al numero 0522/957438 nelle seguenti fasce orarie:
- da lunedì a giovedì dalle 11 alle 13
- il venerdì dalle 12 alle 13 e qui effettuare l’iscrizione. All’atto dell’iscrizione gli sarà consegnato il microchip identificativo che dovrà essere inserito solo da un Medico Veterinario accreditato, il quale che provvederà a registrare in anagrafe l'avvenuto inserimento e rilascerà il certificato d'iscrizione;
da un Medico Veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale;
dai Servizi Veterinari dell'AUSL competenti per territorio.

Riferimenti normativi
Legge regionale 27/2000
Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 139/2011

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Servizi collegati

Anagrafe e stato civile

Rinuncia del cane e consegna presso il canile

Rinuncia della proprietà

Pagina aggiornata il 19/03/2024