Alluvione, ordinanza n. 54: aggiornate e semplificate le procedure per la ricostruzione privata

Pubblicato il documento nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario Straordinario

Data:

12 dicembre 2025

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Descrizione

IL PRESIDENTE

Ai Sindaci dei Comuni della

Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Alluvione 2023 e 2024 - trasmissione ordinanza n. 54 sull'aggiornamento e semplificazione procedure della ricostruzione privata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario Straordinario e sintesi contenuto della stessa.
 

(il link al testo dell'ordinanza: https://tinyurl.com/567ap8te )

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Gentilissimi,

ritenendo di fare cosa utile, si comunica che è stata pubblicata, in data 4/12/2025, l'ordinanza n. 54 sull'aggiornamento e semplificazione procedure per la ricostruzione privata che modifica, aggiornandola e semplificandola l'ordinanza n. 14/2023

Si fornisce di seguito una sintesi dei principali contenuti dell'ordinanza 54.

Per i territori dell'Emilia-Romagna viene estesa la possibilità di accedere ai contributi anche per i cittadini colpiti dalle alluvioni di settembre e ottobre 2024 (art. 1 comma 1-bis). Al comma 2 dell'art.1 sono state aggiunte le lettere e-bis ed e-ter relative alle aree verdi limitrofe agli edifici/unità immobiliari, limitatamente alla parte danneggiata, e alle strade poderali e interpoderali danneggiate che costituiscano via di accesso ad edifici, anche non danneggiati, purché non collabenti. Una delle novità principali e più attese è rappresentata dalla modulazione del procedimento per il riconoscimento dei contributi in 3 tipologie, in funzione dell'entità del danno, a seconda che si tratti di danni minori (danno rilevato lettera b-bis art. 1 co.4), danni lievi o danni gravi (lettere b1 e b2 art. 1 co.4). Per danni minori, si intendono quelli ripristinabili con lavori di riparazione eseguibili in regime di edilizia libera e con un importo complessivo inferiore ai 15mila euro; come danni lievi vengono inquadrati quelli ripristinabili con lavori aventi un importo compreso tra i 15mila e i 30mila euro (se svolti in attività edilizia libera oppure inferiore ai 15mila euro ma che richiedano un titolo edilizio). Per danni gravi, definiti per esclusione, si intendono quelli che necessitano di lavori di ripristino di importo complessivo superiore ai 30mila euro (sia che siano svolti con titolo edilizio o in edilizia libera).

Per i danni classificati come minori e lievi è prevista la semplificazione delle procedure di presentazione dell'istanza, con documentazione semplificata da parte del beneficiario (art.5), di istruttoria da parte del Comune, e di rendicontazione (disciplinata dall' art. 10 nel caso di danni lievi e dall'art. 14-bis nel caso di danni minori) ed erogazione (in due tranches nel caso di danni minori: un acconto in misura pari al 70% del contributo concesso e un successivo saldo, vedi art. 14-bis co.5). Non è richiesto di produrre lo stato legittimo del fabbricato (art. 14 bis), ed è prevista una relazione redatta da un professionista abilitato che descriva il danneggiamento subito anzichè una perizia; i lavori inoltre non sono computati basandosi direttamente sul prezziario regionale, ma ci si può basare su preventivi di imprese e fornitori; infine, è previsto un controllo a campione nella misura minima del 15% delle domande ricevute da parte dei Comuni, sui contributi semplificati concessi per i danni lievi (art.14-bis co.14). Per le spese tecniche di supporto all'istanza e alla rendicontazione è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore a 750 euro. Tra le spese tecniche vengono inserite alcune tipologie precedentemente escluse e vi è anche una semplificazione nell'assegnazione degli incarichi e viene eliminato il vincolo di terzietà rispetto al beneficiario. All'articolo 2 lettera b-bis viene stabilita, a decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati, indipendentemente dal relativo importo (ad eccezione dei casi di cui al comma 3-quater), una nuova articolazione delle erogazioni dei contributi, in 3 parti: un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo concesso, come già in precedenza; un secondo acconto, pari al 40% del contributo concesso, su richiesta dell'interessato, che attesti di aver speso non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo fino al massimo del 10%.

Situazioni di particolare complessità potranno essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito delle apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del commissario straordinario (art. 5 -bis). Viene introdotta la possibilità, per gli interventi da effettuarsi con titolo edilizio, di procedere con varianti in corso d'opera, rivedendo ove necessario il contributo assegnato fino a un limite del 20% (art.5-ter). Infine, per la sola Regione Emilia-Romagna, nei casi in cui un immobile sia stato ripetutamente danneggiato e il contributo spettante per gli eventi di maggio 2023 sia stato già concesso, ma gli interventi non risultino ultimati al verificarsi, successivamente, di nuovi danni, viene riconosciuto un ulteriore contributo. Sempre per la sola Regione Emilia-Romagna:

per gli edifici nuovamente danneggiati dagli eventi calamitosi per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo;

per gli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate.

Il testo dell'ordinanza che all'allegato 2, quale parte integrante e sostanziale dell'ordinanza, riporta il testo coordinato dell'ordinanza n. 14/2023 con le modifiche apportate, insieme agli 11 allegati è reperibile al sito https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2025/ e allegato alla presente.

Si informa infine che la piattaforma Sfinge, in corso di aggiornamento, risulterà allineata a questa nuova ordinanza a far data dal 15 dicembre p.v.

Cordiali saluti

Michele de Pascale

A cura di

Ufficio Stampa

Municipio di Bagnolo in Piano, Via P.zza Garibaldi 5/1, Bagnolo in Piano, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42011, Italia

Email: russo.simone@comune.bagnolo.re.it

Pagina aggiornata il 12/12/2025