Regolamento generale delle entrate tributarie

Regolamento generale delle entrate tributarie

Descrizione

Il Consiglio Comunale, con propria delibera n. 12 del 20 marzo 2021, ha riapprovato con modifiche il previgente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali.
Il nuovo Regolamento così riapprovato entra in vigore dal 01.01.2021 e tra le principali novità si segnalano:
- la disciplina delle rateizzazioni da concedersi nei casi in cui il contribuente si trovi in condizioni di “temporanea difficoltà”, così come definita e da dimostrarsi secondo quanto disposto nel Regolamento stesso.
- l'introduzione, anche per i tributi locali, ed in aggiunta al già applicabile “ravvedimento lungo”, del cosiddetto “ravvedimento parziale” di cui all'art. 13-bis del D.lgs n. 472/97, come introdotto dal D.L. n. 34/2019, convertito in L.n. 58/2019, ampliando in questo modo gli strumenti deflattivi del contenzioso.
- l'introduzione di limitazioni alla fruizione di agevolazioni tributarie, anche di aliquota, eventualmente disposte in via facoltativa dall'Amministrazione, attraverso il collegamento di tali agevolazioni a comportamenti virtuosi del contribuente, definiti come regolarità fiscale dello stesso con riferimento ai tributi locali. Nello specifico l'art. 4, comma 3, del Regolamento dispone che ai fini dell'applicazione delle agevolazioni, anche di aliquota, introdotte facoltativamente dal Comune “ il contribuente debba trovarsi, con riferimento al medesimo tributo, in una situazione di regolarità fiscale, intendendosi per tale l'assenza di omissione di versamenti ordinari di imposta per almeno n. 6 rate, anche non consecutive, nel corso dei 5 anni precedenti. Analogamente si intende per regolarità fiscale  il corretto adempimento dei versamenti connessi ad eventuali piani di rateizzazione concessi al contribuente nel corso dei 5 anni precedenti. La  regolarizzazione dei predetti debiti di imposta da parte del contribuente, in qualsiasi forma eseguita, consente allo stesso di poter usufruire delle agevolazioni fiscali.”.
Si invitano pertanto i contribuenti e coloro che prestano assistenza fiscale agli stessi al preventivo controllo della sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 4, 3° comma, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

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Pagina aggiornata il 16/02/2024