La valutazione delle aree edificabili deve essere effettuata con riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici. Per un approfondimento si rimanda all'art. 1 comma 746 L. 160/2019 e all'art. 2 del vigente regolamento comunale.
Con delibera di G.C. n. 65 del 06/12/2023 sono stati confermati i valori orientativi di riferimento per l'anno 2024, di fatto invariati dal 2019.
Si specifica che in ogni caso i valori espressi nelle tabelle sono valori medi orientativi del valore imponibile di mercato, utili sia ai fini di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo del competente ufficio.