Nuova Ordinanza Regionale del 12 Novembre 2020

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Descrizione

Oggi il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza contenente provvedimenti ulteriormente restrittivi, in AGGIUNTA a quelli già in vigore sulla base dell’ultimo DPCM del Governo e previsti per le aree in fascia gialla.

Obiettivo è frenare la diffusione del contagio a tutela della salute pubblica e per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie regionali.

Di seguito i provvedimenti principali, che entreranno in vigore da SABATO 14 NOVEMBRE fino al prossimo 3 dicembre.

- L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre OBBLIGATORIO, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.

ATTIVITÀ DI VENDITA
Nei giorni festivi è SOSPESO ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica (fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari). Nei giorni prefestivi e festivi sono CHIUSE le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali.
L’accesso agli esercizi di vendita di GENERI ALIMENTARI è consentito ad UNA SOLA persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;

- RISTORAZIONE E BAR
La consumazione di alimenti e bevande è sempre VIETATA in area pubblica o aperta al pubblico. Nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati (distese di bar, gelaterie...);

- CONSEGNA A DOMICILIO
La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene “fortemente raccomandata”.

- SPORT
È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.

- SCUOLE
Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sospese le lezioni di educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

- MERCATI
Niente mercati in area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali riguardo a perimetrazione, unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata dei varchi di accesso, applicazione delle misure di mitigazione del rischio.

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Pagina aggiornata il 19/03/2024