Richiedere riduzione IMU per Fabbricati inagibili ed inabitabili

Servizio attivo

La vigente normativa prevede la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

A chi è rivolto

A chiunque possieda fabbricati che abbiano i requisiti per l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per inagibilità/inabitabilità.

Descrizione

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU (art. 5) l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi regionali vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. Tale situazione si può verificare a titolo esemplificativo qualora l'immobile presenti gravi lesioni o avanzato stato di degrado nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, da poter costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa un'ordinanza di demolizione o di ripristino. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Come fare

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione dell'abbattimento della base imponibile al 50%, il soggetto passivo presenta al Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 allegando una perizia tecnica nella quale un tecnico abilitato attesta compilando il modulo allegato:
- che il fabbricato versa in condizioni di degrado e fatiscenza tali da non essere superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi regionali vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi;
- che il fabbricato nella sua interezza non risulta utilizzato, anche per usi difformi rispetto a quelli cui l'unità stessa risulta destinata.

Modalità di presentazione:

  • a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
  • a mezzo posta certificata all'indirizzo segreteria@unionepec.it;
  • a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Unione Terra di Mezzo presso Comune di Bagnolo in Piano - Piazza Garibaldi 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano – RE

Cosa serve

Perizia redatta da tecnico abilitato attestante che:

  • il/i fabbricato/i sopraindicato/i versa/no in condizioni di degrado e fatiscenza tali da non essere superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi regionali vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi;
  • il/i fabbricato/i sopraindicato/i, nella sua/loro interezza, non risulta/no utilizzato/i, anche per usi difformi rispetto a quelli cui l'unità stessa risulta destinata.

Cosa si ottiene

La riduzione della base imponibile IMU del 50%, se l’Ufficio non emette un provvedimento di diniego alla richiesta.

Tempi e scadenze

Il riconoscimento dell’agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva completa degli allegati richiesti, se accolta dall’Ufficio.
La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione comporterà l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti. 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Qualora la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo riguardi fabbricati che dal certificato catastale risultino rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni) la condizione di non utilizzo rende incompatibile l'attributo della ruralità al fabbricato stesso, pertanto il soggetto che vanta diritti reali sull'immobile è tenuto, ai sensi del DM MEF 26/07/2012 e della Circolare n. 2/2012 dell'Agenzia del Territorio, alla presentazione dell'istanza o del Docfa semplificato, entro il termine di 30 giorni dall'evento, attraverso i quali si chiede la cancellazione dell'annotazione di ruralità ovvero la variazione di categoria catastale. In caso di mancata presentazione dell'istanza o del Docfa semplificato, l'Ufficio attiverà le procedure previste dall'art. 1, commi 336-337, legge n. 311/2004.

Ulteriori informazioni

Per un approfondimento si rimanda comunque all’Art. 5 Regolamento Imu vigente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Servizio Tributi - Sportello Territoriale di Bagnolo in Piano

Municipio di Bagnolo in Piano, Via P.zza Garibaldi 5/1, Bagnolo in Piano, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42011, Italia

Telefono: 0522-957410
Cellulare: 335-7013630
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Pagina aggiornata il 16/02/2024