Richiedere Rateizzazione Debiti Imu, Tasi e Tari

Servizio attivo

Richiedere Rateizzazione Debiti Imu, Tasi e Tari

A chi è rivolto

AI contribuenti che dimostrino di trovarsi in una condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e quindi sono impossibilitati a pagare in un'unica soluzione quanto dovuto ai fini Imu, Tasi e Tari relativo ad annualità pregresse e/o di versare alla scadenza quanto richiesto nel/gli avviso/i di accertamento, ma sono invece in grado di far fronte allo stesso onere finanziario attraverso la ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla loro situazione economico-patrimoniale. 

E’ comunque garantita la rateizzazione del pagamento del dovuto per la TARI ordinaria, ovvero quello risultante dagli avvisi di pagamento bonari o relativi solleciti, ai contribuenti:

  • che dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
  • cui l’importo addebitato supera del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

Descrizione

Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione riguardi avvisi di accertamento:
il numero delle rate concedibili varia in base alle fasce di importo, definite dai regolamenti IMU, TARI e generale delle entrate tributarie vigenti;

sono applicati interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta, il quale resterà pertanto invariato per tutta la durata della rateizzazione. Gli interessi sono calcolati a giorno, sulle somme dovute a titolo di imposta, dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle nuove scadenze concordate a seguito di dilazione.

Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione riguardi invece la situazione debitoria di imposta arretrata, non ancora accertata dall’ufficio, il numero delle rate concedibili, per IMU/TASI al massimo pari a 24 e per TARI pari a 5, deve essere comunque compatibile con i termini di decadenza previsti per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità oggetto della rateizzazione.

Come fare

I contribuenti devono presentare l’istanza di rateizzazione del proprio debito tributario, utilizzando un apposito modulo e comprovando di trovarsi in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica (si veda quanto riportato nella sezione “Cosa Serve”). Il modulo va presentato secondo le seguenti modalità: 

  • a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
  • a mezzo posta certificata all'indirizzo segreteria@unionepec.it;
  • a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Unione Terra di Mezzo presso Comune di Bagnolo in Piano – Piazza Garibaldi 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano – RE.
  • La richiesta sarà soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero di diniego della richiesta.

Cosa serve

In allegato all’istanza di rateizzazione, ai fini della dimostrazione della condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica e a pena di nullità della richiesta, occorre presentare:

(SOLO per persone fisiche non imprenditori ed imprenditori individuali)

  • Modello ISEE in corso di validità ed aggiornato in base alla situazione economico-patrimoniale alla data di richiesta della rateizzazione, con valore non superiore ad € 15.000,00

(SOLO per società ed Enti)

  • Certificazione sottoscritta dal soggetto incaricato alla tenuta delle scritture contabili o comunque da un dottore commercialista/revisore legale iscritto nel relativo albo/registro o dall'organo incaricato al controllo, ove previsto, attestante l'indice di liquidità ((liquidità differita+liquidità corrente)/passività correnti) e l'indice alfa (debito complessivo/valore della produzione retttificato x 100), calcolati su una situazione economico-patrimoniale non antecedente ai due mesi dalla richiesta di rateazione.

La rateazione verrà concessa se l'indice di liquidità è inferiore a 1 e indice alfa pari o superiore a 2.
In alternativa alla certificazione dell'indice alfa, attestazione del soggetto incaricato di cui sopra, che dai dati desunti dagli ultimi 5 modelli trimestrali “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010, dichiarati, risulti sia un calo del fatturato non inferiore al 20% della media mensile dei precedenti 12 mesi, sia la non orrelazione tra l’ultimo modello presentato e il corrispondente trimestre dell’anno precedente.
La rateazione verrà concessa se l'indice di liquidità è inferiore a 1

Cosa si ottiene

Rateizzazione del debito IMU/TASI/TARI, se la richiesta viene accolta dall’Ufficio.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta:

  • in relazione all’imposta arretrata e non ancora accertata, la decadenza dal beneficio della dilazione: l'intero importo ancora dovuto, sarà oggetto di avviso di accertamento con applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge;
  • in relazione agli avvisi accertamento, la notifica di espresso sollecito ad adempiere. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto verrà trasmesso ai fini della riscossione coattiva al soggetto incaricato della stessa.

Tempi e scadenze

La richiesta di rateizzazione di avvisi di accertamento deve essere presentata entro il termine utile per la proposizione del ricorso, comunque non oltre 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento.

La richiesta di rateizzazione di imposta arretrata non ancora accertata dall’ufficio deve essere presentata compatibilmente con i termini di decadenza previsti per l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità oggetto della rateizzazione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Per un approfondimento si rimanda comunque:

  • agli art. 8 e 9 del Regolamento Imu;
  • agli art. 18 e 19 del Regolamento Tari;
  • agli art. 21 e 22 del Regolamento generale entrate tributarie.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Servizio Tributi - Sportello Territoriale di Bagnolo in Piano

Municipio di Bagnolo in Piano, Via P.zza Garibaldi 5/1, Bagnolo in Piano, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42011, Italia

Telefono: 0522-957410
Cellulare: 335-7013630
Email: giovanelli.rita@unioneterradimezzo.re.it
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Pagina aggiornata il 16/02/2024